Testamento posteriore e volontà testamentaria.
- Avv. Mario Passalacqua
- 22 gen 2022
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In tema di successioni testamentarie è doveroso fornire alcuni chiarimenti con riferimento a quelle ipotesi in cui, al momento del decesso del de cuius, vi siano più disposizioni testamentarie e, pertanto, occorre determinarne la validità sostanzialmente sulla scorta della volontà testamentaria.
La vigente normativa in materia disciplina l’ipotesi della revocazione espressa (art. 680 c.c.) che si configura quando il testatore, con un nuovo testamento, dichiara espressamente di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia una revocazione espressa da parte del de cuius nel testamento posteriore o successivo, in quanto nulla vi è specificato sulla validità del primo e non si ravvisi una volontà inequivoca del testatore volta ad attribuire alla seconda scrittura un effetto sostitutivo o abrogativo della precedente scrittura, si verrebbe a configurare una seconda ipotesi di revocazione prevista dal legislatore; ed invero, si rientrerebbe nell’ambito della c.d. revocazione tacita, di cui all’art. 682 c.c., che recita testualmente che “il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
La dottrina dominante ha rilevato che una disposizione testamentaria si debba ritenere tacitamente revocata quando risulta non solo una incompatibilità oggettiva con una disposizione di un successivo testamento - intesa come materiale impossibilità di una contemporanea esecuzione delle due disposizioni- ma anche una incompatibilità soggettiva o intenzionale, da stabilirsi avuto riguardo all’intenzione effettiva del testatore.
E’ opportuno rilevare che in tale ultimo caso l’indagine involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, se pur sorretti da congrua e corretta motivazione. E’ altresì vero che l’individuazione di una volontà implicita di revoca del precedente testamento non è sempre agevole. Ed invero, sarà necessario stabilire se la nomina di un erede universale in un testamento successivo sia compatibile con il mantenimento delle precedenti disposizioni a titolo particolare.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito espressamente la possibilità di coesistenza oggettiva tra la istituzione di un erede e la previsione di legati disposti a favore di altri in un precedente testamento. Peraltro, così come il testatore può disporre dei legati nello stesso testamento contenente anche l’istituzione di erede, parimenti potrà giungere al medesimo risultato ricorrendo a due testamenti confezionati in tempi diversi.
La Suprema Corte perviene al predetto assunto fissando un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, così da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une, per effetto delle altre, solo previo riscontro, caso per caso, di una sicura incompatibilità (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 8030/2019, sentenza n. 4617/2012, sentenza n. 4022/2007).
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