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La locazione ad uso abitativo con l’opzione della cedolare secca a canone concordato.

La c.d. “cedolare secca” rappresenta un regime di tassazione sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali sui redditi da locazione.


Il suddetto regime sostitutivo prevede sostanzialmente una aliquota al 21% e garantisce l’esenzione da imposta di registro e da imposta di bollo e ciò anche per gli adempimenti successivi, come ad esempio per la proroga o per l’eventuale risoluzione del contratto.


La scelta dell’opzione della cedolare secca ricade sul proprietario dell’unità immobiliare da locare ed è possibile soltanto quando trattasi di locazione ad uso abitativo ed ove il locatore sia persona fisica titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio usufrutto).


Tuttavia, il locatore che adotti la scelta della cedolare secca avrà rinunciato alla possibilità di richiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa anche la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.


L’attuale normativa vigente, peraltro, prevede la possibilità per il locatore di usufruire di un ulteriore significativo vantaggio, in termini di tassazione dovuta sul reddito da locazione, giacchè potrà stipulare il proprio contratto di locazione pattuendo con il conduttore un “canone concordato”, laddove l’aliquota scenderà dal 21% (prevista per i c.d. contratti a “canone libero”) al 10%.


Ed invero, sussistono degli accordi territoriali in vari Comuni del territorio nazionale che abbiano carenza di disponibilità abitative (meglio individuati all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988) o che siano ad alta densità abitativa (individuati dal CIPE), sulla scorta dei quali è consentito concedere un immobile in locazione mediante la stipulazione di contratti a canone concordato.


Per tutte le unità abitative ricadenti nel territorio del Comune di Messina è, ad oggi, in vigore l’accordo territoriale stipulato in data 04.08.2017 tra il Comune di Messina e le Associazioni di categoria (organizzazioni dei proprietari ed organizzazioni sindacali degli inquilini), ai sensi dell’art. 5, comma 3, Legge n. 431/98.


E’ bene precisare che quanto anzidetto trova applicazione anche per i contratti di locazione ad uso transitorio, avente durata massima pari a 18 mesi, la cui transitorietà è dettata da particolari esigenze del conduttore (a titolo esemplificativo quando si tratti di studenti universitari o lavoratori stagionali).

 
 
 

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