top of page

Il risarcimento del danno in sede civile a seguito di sentenza di condanna in sede penale.

Importante pronuncia della Corte di Cassazione sull’accertamento del danno conseguenza in sede civile e sulla irrilevanza della condanna generica resa dal Giudice penale.


Con il presente articolo si intende esaminare e fornire un chiarimento con riferimento all’ipotesi, tutt’altro che rara, in cui l’imputato di un procedimento penale venga condannato con sentenza emessa in sede penale per avere commesso quel determinato reato per cui si è proceduto nei suoi confronti, nonché al risarcimento, in favore delle parti civili costituite, dei danni subìti dalle stesse, la cui liquidazione e quantificazione, però, viene rimessa alla decisione del Giudice civile.


Corre l’obbligo di precisare, anzitutto, che non può ritenersi sic et sempliciter che dalla pronuncia del Giudice penale discenda incontestabilmente ed automaticamente il diritto al risarcimento, in sede civile, dei danni che le parti civili del procedimento penale asseriscono di avere subìto a causa e per effetto della commissione di quel determinato reato.


Ed invero, sarebbe errato ritenere che nell’ambito del procedimento civile deve essere accertato e quantificato unicamente il quantum debeatur essendo ormai certo l’an debeatur, solo perché il procedimento penale si è concluso con una condanna generica al risarcimento dei danni.


Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità il giudicato penale non esonera dall’accertamento in sede civile del danno conseguenza, giacchè quando si afferma che l’esistenza del danno è implicita nell’accertamento del “fatto-reato” si fà riferimento al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, rispetto al quale si dovrà compiere l’accertamento del nesso di causalità giuridica tra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ai sensi dell’art. 1223 c.c..


Per quanto anzidetto, la sentenza emessa all’esito di un procedimento penale che, accertando l’esistenza di un reato abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, dell’esistenza e dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo ed i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cassazione Civile, ordinanza n. 8477/2020, si vedano anche Cassazione Civile, sentenza n. 4318/2019, sentenza n. 5660/2018).


Ne deriva che la condanna generica al risarcimento del danno non preclude l’accertamento del nesso causale, dell’an e del quantum del danno, stante l’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale.


Ed invero, il Giudice civile deve statuire in piena autonomia relativamente alle conseguenze dannose del reato, avendo altresì la facoltà di escludere la colpevolezza del condannato, benchè quest’ultima sia stata irrevocabilmente accertata dal Giudice penale.


Parimenti, il Giudice civile deve anche pretendere la dimostrazione, da parte di colui che promuove l’azione giudiziale, dell’elemento soggettivo in capo al presunto danneggiante e ciò prescindendo dal fatto che lo stesso sia stato accertato e posto a fondamento, tanto di una statuizione di responsabilità penale, quanto di una pronuncia di generica condanna al risarcimento del danno.


Pertanto, colui il quale intenda agire in sede civile al fine di ottenere la declaratoria di condanna al risarcimento del danno, e ciò a seguito e per effetto di una pronuncia penale di condanna, non potrà limitarsi ad un mero rimando alla statuizione del giudizio penale (alla quale, si ribadisce, non può attribuirsi in sede civile alcuna speciale rilevanza, tantomeno alcuna vincolatività), ma sarà tenuto ad argomentare e dimostrare, anche nel procedimento civile, le ragioni e gli elementi in grado di dimostrare l’illiceità civile della condotta del reo, nonchè la sussistenza in capo allo stesso del necessario elemento soggettivo, oltrechè del nesso di causalità tra il fatto che ha costituito il reato ed i presunti danni subìti e di cui si intende chiedere il risarcimento in sede civile.


 
 
 

Commenti


bottom of page