Il Regime Giuridico della Cancellazione del Sequestro Conservativo (art. 669 novies c.p.c.).
- Avv. Mario Passalacqua
- 23 dic 2025
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La cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo non è un atto che può essere compiuto sulla base del solo consenso del creditore procedente. A differenza della trascrizione di una domanda giudiziale, la cui cancellazione può avvenire con il semplice assenso della parte che l'ha richiesta (art. 2668 c.c.), la trascrizione del sequestro conservativo ha natura ed effetti differenti.
Ed invero, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la trascrizione del sequestro conservativo ha efficacia costitutiva, determinando il sorgere di un vincolo di indisponibilità sul bene.
Tale vincolo, sebbene la dottrina e parte della giurisprudenza lo qualifichino come "vincolo chiuso" a beneficio del solo creditore sequestrante fino alla sua conversione in pignoramento, è comunque un vincolo che nasce da un provvedimento giudiziale e che incide sul regime di pubblicità immobiliare.
Per questa ragione, la sua rimozione non è rimessa alla mera volontà delle parti, giacchè il potere di disporre la cancellazione dai registri immobiliari del sequestro conservativo è sottratto al consenso del creditore procedente ed è rimesso all’apprezzamento dello stesso Giudice che ha disposto il medesimo pregiudizio, in quale è l’unico che possa valutare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
Ne deriva la necessità di un provvedimento giurisdizionale che ordini la cancellazione.
Lo strumento procedurale e normativo che consente a chi ha subìto il vincolo di attivarsi al fine di ottenerne la cancellazione si rinviene nell'art. 669-novies, comma 1, c.p.c., a mente del quale se il procedimento di merito non viene iniziato o si estingue, ovvero quando la misura cautelare perde efficacia per altre ragioni, "il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dà con ordinanza le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente".
Il soggetto legittimato ad agire e, pertanto, la "parte interessata" ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., è il soggetto passivo della misura cautelare e proprietario del bene gravato dal vincolo.
La competenza a provvedere sulla cancellazione spetta al giudice che ha emesso la misura cautelare o, più in generale, al giudice del merito.
In conclusione la cancellazione del sequestro conservativo può ottenersi attivando il suddetto strumento procedurale laddove siano venuti meno i presupposti che ne giustificavano il mantenimento, e ciò al fine di ottenere il ripristino della piena disponibilità giuridica del bene.
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