I presupposti sostanziali per la decadenza dalla responsabilità genitoriale, i soggetti legittimati a promuovere l’azione ex art. 330 cod. civ. e l’interesse preminente del minore di età.
- Avv. Mario Passalacqua
- 13 gen
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Il presente articolo ha il fine precipuo di fornire alcuni elementi utili in una materia molto delicata e complessa, quale è quella della decadenza dalla responsabilità genitoriale, la cui disciplina normativa è contenuta negli artt. 330 e seguenti del codice civile.
La relativa azione finalizzata ad ottenere la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere promossa dinnanzi al Tribunale per i Minorenni secondo la regola generale contenuta nell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Tuttavia, la medesima detta disposizione normativa prevede una deroga significativa della competenza in favore del Tribunale Ordinario quando vi sia “già pendente, o venga instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, o altri procedimenti relativi all'affidamento dei figli, così garantendo che tutte le decisioni che riguardino un minore vengano assunte dallo stesso Giudice.
In detta ipotesi, il Tribunale per i Minorenni adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al Tribunale Ordinario, dinnanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua.
Tra i soggetti legittimati a promuovere l’azione per l’ottenimento della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale vi è il Pubblico Ministero, purchè sussistano i presupposti di cui all’art. 330 c.c. e, più specificamente:
1.- La condotta del genitore che si concreti in una violazione o trascuratezza dei doveri genitoriali oppure in un abuso dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale.
2. Il grave pregiudizio per il minore, il quale a seguito e per effetto della predetta condotta abbia subìto un danno grave, di natura morale o materiale.
E bene precisare che, con riferimento al primo dei suddetti requisiti, affinchè il Giudice possa dichiarare e disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la violazione dei doveri del genitore (che sono molteplici e che trovano la loro fonte primaria nell'articolo 30 della Costituzione e nell'articolo 147 del codice civile) e/o l’abuso dei poteri da parte dello stesso devono concretarsi in comportamenti violenti (violenze o minacce perpetrate nei confronti del coniuge o direttamente dei figli, tali da compromettere la serenità dell'ambiente familiare), o ancora nella mancata prestazione delle cure necessarie, nell’abbandono morale e materiale, nel disinteresse verso i bisogni affettivi, educativi e di salute del minore.
Parimenti può ritenersi lesivo dell’interesse preminente del minore e, pertanto, giustificativo della pronuncia di decadenza, una condotta che implica l’imposizione di scelte gravemente pregiudizievoli, come il rifiuto di sottoporre il figlio a interventi medici necessari per la sua salute.
Ed ancora, nel novero delle condotte lesive rientrano (per dottrina dominante e giurisprudenza costante) quelle penalmente rilevanti, ancor più se trattasi di reati che vengono consumati in ambito familiare, sicchè ciò potrà essere ritenuto un indice di inidoneità genitoriale.
Con riferimento, poi, al secondo presupposto è bene evidenziare che la condotta del genitore deve costituire un "grave pregiudizio" per il figlio, non risultando sufficiente una mera inadeguatezza o una condotta genericamente pregiudizievole, per la quale l'ordinamento prevede rimedi meno drastici come i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c.. Ed invero, il pregiudizio deve essere concreto, attuale e serio, tale da compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore.
Stante la complessità e la delicatezza della questione, ogni decisione in materia di responsabilità genitoriale deve essere guidata dal principio del "preminente interesse del minore" (si veda sentenza n. 31 del 29 febbraio 2012 della Corte Costituzionale), giacchè non possono esistere automatismi sanzionatori che comportino la decadenza dalla responsabilità genitoriale, talchè anche in caso di condanna penale del genitore il Giudice deve sempre effettuare una valutazione discrezionale e puntuale, oltrechè un bilanciamento concreto tra la necessità di sanzionare la condotta e l'effettivo interesse del figlio a mantenere il rapporto con il genitore.
Pertanto, il PM che promuove l'azione, così come il Giudice, al quale spetta di decidere, hanno il dovere di accertare che la decadenza sia la misura più idonea a proteggere il minore, considerando tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Tribunale Ordinario di Messina, sentenza n. 1603/2020, Tribunale Ordinario di Velletri, sentenza n. 2007/2016).
Quanto anzidetto in quanto la finalità precipua del provvedimento è sempre la tutela del minore.
Nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano dichiarati decaduti o nel caso in cui la responsabilità genitoriale di entrambi venga sospesa, il Giudice provvederà alla nomina di un tutore per il minore, ai sensi dell’articolo 473 bis 7 del codice di procedura civile (introdotto dalla Riforma Cartabia, D. Lgs. 149/2022). In detta ipotesi sarà il tutore ad occuparsi della cura della persona del minore e dell’amministrazione dei suoi beni, sotto la vigilanza del Giudice tutelare.
Inoltre, nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale (nel caso in cui i genitori non siano dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale) il Giudice provvede alla nomina di un curatore speciale del minore che avrà il compito di rappresentare e difendere gli interessi specifici del minore all’interno del procedimento giudiziario. Peraltro, la predetta nomina viene resa obbligatoria, a pena di nullità del procedimento, in casi specifici, come quando il Pubblico Ministero chiede la decadenza di entrambi i genitori o quando un genitore chiede la decadenza dell’altro (si veda art. 473 bis 8 c.p.c. – come da ultimo modificato per effetto della Riforma Cartabia).
Con riferimento, poi, allo svolgimento del procedimento de quo, si dovrà garantire il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, con ciò disponendo l’audizione dei genitori (anche separatamente, se necessario), oltrechè tutti gli approfondimenti istruttori ritenuti utili e necessari, come l’acquisizione di relazioni dai servizi sociali, l’assunzione di informazioni da parte di operatori sanitari e/o scolastici, l’escussione di testimoni, ed ancora la redazione di consulenze tecniche psicologiche.
Parimenti si dovrà provvedere all’ascolto del minore (se quest’ultimo abbia compiuto i dodici anni, o anche se di età inferiore laddove sia ritenuto capace di discernimento), salvo che il Giudice non ritenga il suddetto ascolto contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo, od ancora potenzialmente traumatico (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 23247 del 31.07.2023).
Allorquando la condotta del genitore, pur essendo pregiudizievole per il figlio, non raggiunge quella soglia di gravità tale da giustificare la misura estrema della decadenza, il Giudice può adottare i “provvedimenti convenienti” previsti dall’articolo 333 del codice civile, consistenti in misure limitative della responsabilità genitoriale, più flessibili e meno drastiche, volte a correggere la situazione e a supportare la famiglia.
A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in presenza di un contesto di elevata conflittualità tra genitori separati che si ripercuote negativamente sui figli, il Giudice ha facoltà di disporre l’affidamento del minore ai servizi sociali con collocamento prevalente presso uno dei genitori, prescrivendo a entrambi un percorso di sostegno alla genitorialità e monitorando la situazione.
In conclusione, il Pubblico Ministero può agire per ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando un genitore, con la sua condotta, vìola gravemente i propri doveri o abusa dei poteri, arrecando un grave pregiudizio al figlio. L'azione va proposta dinanzi al Tribunale per i Minorenni, a meno che non sia già pendente un giudizio di separazione o divorzio, nel qual caso la competenza si sposta al Tribunale Ordinario. La decisione finale del giudice dovrà in ogni caso essere fondata su una valutazione concreta del preminente interesse del minore.
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