Divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata una irregolarità urbanistica
- Avv. Mario Passalacqua
- 15 gen 2022
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Chiarimenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Con la recente sentenza n. 25021 del 07.10.2019, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che la regolarità edilizia di un fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale e, più precisamente, costituisce condizione dell’azione ex art 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”.
Ne consegue, pertanto, la impossibilità giuridica di effettuare la divisione giudiziale di un fabbricato (o parti di esso) che sia privo di regolarità edilizia in quanto mancante del titolo abilitativo.
Pertanto, alla luce di quanto statuito dagli ermellini, il Giudice chiamato a decidere in merito alla divisione di immobili ove sia stata riscontrata una irregolarità urbanistica non può e non deve disporre lo scioglimento della comunione prevedendone la divisione, bensì dovrà prendere atto della “impossibilità giuridica” di effettuare la divisione medesima.
A nulla rileva, peraltro, che si tratti di abusi di “lieve entità”, giacchè la Suprema Corte ha evidenziato che la distinzione tra abusi di “lieve entità” ed abusi “essenziali” è priva di utilità ai fini della validità dell’atto negoziale ove siano stati fatti interventi edilizi senza il necessario titolo abilitativo (cfr. ordinanza del 03.02.2021 del Tribunale Civile di Messina, I sezione civile).
Tuttavia, è bene precisare che il suddetto orientamento giurisprudenziale non esclude la piena validità ed efficacia della “divisione parziale” che, pertanto, avrà ad oggetto soltanto quei beni in comunione che siano dotati del titolo abilitativo, con esclusione di quei beni ritenuti “abusivi”.
Sul punto si riporta il seguente principio di diritto:
“allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell’art. 713 c.c., comma 1, di chiedere ed ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.”
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