top of page

Devoluzione dell'eredità giacente allo Stato ed azione di petizione di eredità da parte degli eredi.

Il presente articolo prende in esame la disciplina della devoluzione dell'eredità allo Stato, in mancanza di altri successibili (c.d. eredità giacente), nonché l'individuazione dello strumento normativo a disposizione degli eredi per ottenere la restituzione dei beni ereditari qualora detta devoluzione allo Stato sia avvenuta erroneamente.

L'ordinamento giuridico italiano, al fine di garantire la continuità dei rapporti giuridici e di evitare che un patrimonio resti privo di titolare (c.d. beni acefali), prevede una norma di chiusura nell’alveo della successione legittima e, specificamente, l’art. 586 cod. civ. a mente del quale “in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato”.

La finalità precipua della suddetta disposizione normativa è duplice: la prima è quella di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto e la seconda quella di assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali che al de cuius facevano capo.

Tuttavia, affinchè si verifichi la fattispecie giuridica in parola e, pertanto, affinchè l’eredità rimasta giacente venga effettivamente devoluta allo Stato è necessaria la sussistenza di determinati requisiti e, segnatamente:

1. mancanza assoluta di successibili che si concreta quando il defunto non ha lasciato parenti entro il sesto grado né ha disposto dei propri beni tramite testamento;

2. perdita del diritto di accettare da parte dei chiamati all’eredità in quanto gli stessi vi abbiano rinunciato o quando sia decorso il termine decennale per l’accettazione dell’eredità medesima e, quindi, si sia prescritto il relativo diritto all’accettazione.

3. decadenza dei chiamati all’eredità a seguito dell'infruttuoso decorso del termine fissato con l'actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ..

Qualora l'eredità sia stata devoluta allo Stato sulla base di un erroneo presupposto – giacchè non si conosceva dell'esistenza di eredi i quali, invece, sono ancora nei termini per fare valere il proprio diritto di accettare – i legittimati possono agire in giudizio per ottenere il riconoscimento della loro qualità di erede e la conseguente restituzione dei beni ereditari.

Lo strumento processuale è l'azione di petizione di eredità, disciplinata dall'art. 533 del codice civile.

L'azione di petizione di eredità è un'azione a carattere reale e recuperatorio che consente all'erede di reclamare i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.

Per esperire con successo l'azione di petizione, l'attore ha l'onere di provare la propria qualità di erede e, quindi, il suo titolo a succedere (ad esempio, il rapporto di parentela nella successione legittima o il testamento in quella testamentaria), nonché l'appartenenza dei beni – di cui rivendica il proprio diritto - all'asse ereditario del de cuius.

L'azione di petizione di eredità deve essere intentata contro l’Agenzia del Demanio quale organo statale che possiede la legittimazione passiva a stare in giudizio.

 
 
 

Commenti


bottom of page