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Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, in forza del combinato disposto degli artt. 2032 e 1705, secondo comma, c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni locatizi corrispondente alla propria quota di proprietà indivisa (si veda Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 11135/2012).

Il suddetto orientamento giurisprudenziale è stato ribadito, in tempi più recenti, da altra sentenza della Suprema Corte (sentenza n. 25433/2019), con la quale è stato ulteriormente evidenziato che “la locazione di una cosa comune è un contratto che può essere stipulato su iniziativa disgiunta di ogni comproprietario, dovendosi applicare la presunzione che questi abbia agito con il consenso degli altri”.

Ed invero, tra i partecipanti alla comunione esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi può procedere alla locazione della cosa comune ed agire per la cessazione o la risoluzione del contratto, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comunisti, trattandosi di atti di utile gestione rientranti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione della cosa comune, giacchè si dovrà presumere, salvo prova contraria, che il singolo comunista abbia agito nell’interesse di tutti e con il consenso degli altri.

Tuttavia, è bene precisare che quanto anzidetto trova applicazione con riferimento ad ogni atto di autonoma gestione, purchè si tratti di atto di ordinaria amministrazione, mentre l’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione postula il rispetto di particolari maggioranze qualificate dei componenti la comunione (art. 1108 c.c.)

 
 
 

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