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Definizione di clausole vessatorie in un rapporto contrattuale e validità legale

4 feb
Tempo di lettura: 3 min

Nell'ordinamento giuridico italiano, la nozione di "clausola vessatoria" si riferisce a pattuizioni contrattuali che generano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno di una delle parti. La disciplina di riferimento si articola su due binari normativi distinti ma complementari e, specificamente, la regolamentazione generale prevista dal Codice Civile e la tutela speciale introdotta dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005).


1. La Disciplina Generale del Codice Civile (artt. 1341 e 1342 c.c.)


La disciplina codicistica rappresenta la tutela generale contro le clausole vessatorie, applicabile a tutti i contratti in cui una parte aderisce a condizioni generali predisposte unilateralmente dall'altra, o sottoscrive moduli o formulari. Tali contratti sono spesso definiti "per adesione" e sono caratterizzati dall'assenza di una fase di negoziazione.


L'art. 1341, comma 2, c.c. fornisce una elencazione tassativa di clausole, definite "onerose" o "vessatorie", prevedendo espressamente che ai fini della validità di dette clausole non è sufficiente la semplice sottoscrizione del contratto, ma è richiesta una "specifica approvazione per iscritto", comunemente nota come doppia sottoscrizione. La suddetta approvazione può essere anche cumulativa per più clausole, purché sia idonea a richiamare l'attenzione del contraente debole.


Ne consegue che in assenza della specifica approvazione per iscritto e, quindi, della doppia sottoscrizione del contratto, le clausole apposte si intendono inefficaci.

Tuttavia, la predetta tutela codicistica di fatto potrebbe ritenersi meramente formale giacchè l’adesione del contraente debole potrebbe concretarsi in una "sottoscrizione meccanica" che non garantisce un'effettiva comprensione, tantomeno un reale equilibrio contrattuale.


2. La Tutela Speciale del Codice del Consumo (artt. 33 ss., D. Lgs. 206/2005)


Con l'attuazione della direttiva 93/13/CEE, è stata introdotta una disciplina innovativa e più incisiva per i contratti conclusi tra un professionista (specificamente colui che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) ed un consumatore (il quale, invece, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).


A mente dell’art. 33, comma 1, del Codice del Consumo “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, con ciò fornendo una definizione ampia e generale, nonché una tutela in senso sostanziale.


Ed invero, il Codice del Consumo prevede una “lista grigia” (art. 33, comma 2) ovvero un elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (con onere in capo al professionista al quale spetta di dimostrare che la clausola non è vessatoria, ad esempio perché è stata oggetto di trattativa individuale) ed una “lista nera” (art. 36, comma 2), ovvero un elenco più ristretto di clausole che sono considerate sempre nulle, anche se oggetto di specifica trattativa.


È fondamentale sottolineare che, nell'ambito consumeristico, la specifica approvazione per iscritto (doppia sottoscrizione) è del tutto irrilevante e non sana la nullità della clausola vessatoria.


Tuttavia, l'art. 34, comma 4, del Codice del Consumo sancisce testualmente che "non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale". 


Detto ultimo principio impone al professionista di provare che quella determinata pattuizione (sulla quale si incentra l’accertamento di efficacia legale) ha formato specifico oggetto di trattativa, in quanto secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario è necessario che tale trattativa sia seria, effettiva ed individuale, sicchè il consumatore deve aver avuto la concreta possibilità di incidere sul contenuto della clausola (si veda in tal senso, da ultimo, Cassazione Civile, ordinanza n. 4140/2024).


In conclusione, l'ordinamento giuridico italiano prevede un doppio livello di tutela, il primo disciplinato dal Codice Civile di carattere generale e formale, il secondo dettato dal Codice del Consumo che offre una tutela sostanziale e più forte, specificamente disegnata per riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale del consumatore nei confronti del professionista.

 

 
 
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